Lo Statuto

Venerabile Confraternita di Misericordia di Altopascio

Premessa

La “Venerabile Confraternita di Misericordia di Altopascio” sostituì, nell’anno 1873, la “Compagnia del SS. Crocifisso”, nella quale si era trasformata la precedente “Compagnia di S. Antonio” intorno all’anno 1805. Non è nota la fondazione della “Compagnia di S. Antonio”, ma dalle notizie tramandate dagli antenati sembra che risalga intorno all’anno 1700.

Il primo regolamento che disciplina la “Compagnia del SS. Crocifisso” porta la data del 9 Luglio 1821.

La “Venerabile Confraternita di Misericordia di Altopascio” è stata eretta ad Ente Morale con R. D. 27 Marzo 1927, n° 607 e con Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n° 8 del 19 Gennaio 2000 ne è stata accertata la natura privata.

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1

E’ istituita dal 1873 l’associazione di volontariato “VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ALTOPASCIO”, in seguito denominata Associazione, con sede in Altopascio (Lucca), Via Marconi n. 67.

Art. 2

Lo stemma è rappresentato da un ovale, con fondo nero all’interno di una cornice dorata, con l’emblema della croce latina di colore giallo, con ai lati le lettere in gotico “F” e “M” di colore bianco (Fraternita Misericordiae),

Art. 3

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n° 460, della Legge 7 Dicembre 2000, n° 383, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 4

L’Associazione è costituita agli effetti giuridici come “Associazione di Confratelli”, secondo l’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l’art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e segg. e 321 e segg. del Codice di Diritto Canonico.

Art. 5

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

CAPO II – Finalità dell’Associazione

Art. 6

L’Associazione è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fratellanza cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.

L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 7

L’Associazione espleta le proprie funzioni di solidarietà, nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, attraverso:

  • soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  • servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in convenzione con le strutture pubbliche;
  • raccolta di plasma ed emoderivati;
  • servizi sanitari ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno degli anziani, ai malati, agli handicappati, e a chi comunque versi in condizioni, anche temporanee, di difficoltà fisica, psichica, economica, sociale o familiare;
  • organizzazione e l’esercizio della solidarietà nei casi di solitudine e di dolore, istituendo anche specifici servizi e procedure;
  • organizzazione di iniziative di protezione civile;
  • servizi in collaborazione con altri enti pubblici e privati per una migliore realizzazione delle finalità sociali, culturali e sportive, legate alla realtà territoriale in cui l’Associazione opera;
  • organizzazione di incontri al fine di favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  • preparazione del volontariato, anche in collaborazione con la Confederazione Nazionale della Misericordie d’Italia;
  • iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  • redazione, stampa e diffusioni di pubblicazioni periodiche;
  • promozione delle attività dei “Gruppi Donatori di Sangue” nel territorio comunale e garanzia di una sepoltura cristiana ai defunti.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna inoltre ad organizzare tutti quei servizi di mutualità che saranno richiesti dalla necessità sanitarie, sociali e culturali, manifestatesi nel tessuto sociale in cui l’Associazione svolge la propria attività.

Art. 8

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o “Correttore”.

Art. 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio, con rosario nero e con una medaglia col simbolo F/M, croce latina da una lato e l’immagine della Madonna dall’altro.

E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.

Art. 10

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.

Art. 11

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

 CAPO III – Requisiti di Appartenenza alla Confraternita e Classificazione degli Iscritti

Art. 12

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella”, in seguito denominati “Confratelli”, ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell’Associazione.

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si suddividono in tre categorie:

  1. Confratelli aspiranti;
  2. Confratelli effettivi;
  3. Confratelli sostenitori.

L’iscrizione avviene su domanda, da presentarsi al Magistrato, munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

L’iscrizione all’Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Art. 13

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui all’art. 12, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L’aspirantato ha la durata di sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi.

Essi non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell’Associazione e ne costituiscono il corpo funzionale.

Essi godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l’Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria dal Magistrato.

Essi partecipano all’Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

CAPO IV – Disciplina e Doveri dei Confratelli

Art. 14

Gli iscritti dell’Associazione devono:

  1. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
  2. tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
  3. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana pietà;
  4. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
  5. collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
  6. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.
Art. 15

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

  1. ammonizione;
  2. sospensione a tempo determinato o indeterminato;
  3. decadenza;
  4. esclusione.

La competenza per i provvedimenti di cui sopra è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui sopra l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 /quindici) giorni dalla comunicazione dal Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato e il Governatore, con parere definitivo.

Art. 16

La qualità di iscritto all’Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’associazione di cui all’art. 12, comma 2°.

Inoltre, l’iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall’art. 14.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Associazione.

La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’interessato, per raccomandata, da arte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni al Collegio Probivirale.

Il Collegio Probivirale decide e delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento del Collegio Probivirale potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all’art. 12, comma 4°, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domanda non potrà in nessun caso essere ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dal Collegio Probivirale.

Contro il provvedimento di esclusione preso dal Collegio Probivirale, l’interessato può ricorrere, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, alla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.

CAPO V – Organi della Confraternita

Art. 17

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Magistrato;
  3. il Governatore;
  4. il Collegio Probivirale;
  5. il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 18

L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente più anziano.

Art. 19

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.

L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale e/o mezzi di informazione locale.

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.

I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore nell’apposito registro.

Art. 20

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

  1. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
  2. quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
  3. quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui ai numeri 1. e 2. il Governatore deve convocare l’Assemblea entro un mese dalla richiesta, con le modalità di cui ai commi 2°, 3°, e 4° dell’art. 19.

Art. 21

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi e sostenitori, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di inadempimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, da un altro Confratello, conferendogli delega scritta.

Ogni Confratello, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 22

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, i componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto sono previste particolari norme di cui al 6° comma dell’art. 41.

Art. 23

L’Assemblea ha il compito di:

  1. deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull’attività dell’Associazione svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci dei Revisori sull’andamento economico-finanziario;
  2. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore di concerto con il Magistrato adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
  3. eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 24, 30 e 31;
  4. deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale.
Art. 24

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea.

E’ eletto dall’Assemblea, secondo le modalità di cui all’art. 22.

In particolare:

  1. provvede all’amministrazione dell’Associazione, ivi compreso l’acquisto e la vendita i la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
  2. provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell’Associazione;
  3. provvede alla elezione, al suo interno, del Governatore e del Vice Governatore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
  4. delibera il Regolamento Generale nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  5. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescienza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
  6. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
  7. delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all’art. 13, comma 2°;
  8. assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  9. valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  10. delibera sull’accettazione di eredità e di donazioni e sul conseguimento di legati;
  11. prende, in via d’urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salvo i casi previsti degli artt. 21, comma 2° e 3°, e 24 del Codice Civile.
  12. delibera sull’ammissione di Confratelli aspiranti;
  13. cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione;
  14. propone all’Assemblea le modifiche statutarie, sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
  15. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell’Associazione;
  16. determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello sostenitore deve versare annualmente per il funzionamento dell’Associazione;
  17. propone alla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli che si sono distinti al merito della carità e del servizio;
  18. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell’Associazione;
  19. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell’Associazione;
  20. indice le Assemblee;
  21. elegge la Commissione Elettorale.
Art. 25

Il Magistrato è composto da nove Confratelli eletti nella riunione assemblare che precede ogni quadriennio.

Il Correttore partecipa alla riunioni di Magistrato con voto deliberativo.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori o loro delegati partecipano, su invito del Governatore, alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviri o Sindaco Revisore.

Non sono, inoltre, eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 26

Il Magistrato si riunisce, di norma, una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri o di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore, anche telefonicamente, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora della prima e della seconda convocazione egli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni concernenti persona sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 27

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E’ il capo dell’Associazione, ne dirige e sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta l’Associazione all’interno della “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” e, nelle relative assemblee, ha il diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

  1. vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell’Associazione e veglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  2. indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea, assumendo in entrambi i casi la presidenza;
  3. attua le deliberazioni del Magistrato;
  4. firma la corrispondenza, le carte ed i registri sociali;
  5. cura la tenuta dell’inventario dei beni mobili e immobili;
  6. tiene rapporti con la “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” agli effetti di ogni evento che consigli l’intervento della Confederazione stessa;
  7. prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente Articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nelal prima riunione successiva al provvedimento.
Art. 28

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 29

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Il Governatore non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura della vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell’Associazione che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Art. 30

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea secondo le modalità di cui l’Art. 22, fra i Confratelli effettivi con almeno 5 (cinque)anni di anzianità. Per l’eleggibilità del Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente Art. 25, commi 4° e 5°.

Il Collegio, dopo l’elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento dell’Associazione.

Il particolare:

  1. vigila sul’esatta osservanza delle norme statutaria e dei regolamenti da parte di ogni organo dell’Associazione;
  2. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”;
  3. decide sui ricorsi presentato dei Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;
  4. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, del Magistrato;
  5. sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indir nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui l’Art. 42, commi 1° e 2°.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide con pronunce motivate.

Art. 31

Il Collegio dei Sindaci Revisori è comporto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Confratelli, secondo le modalità di cui l’Art. 22, e dovranno essere in possesso degli adeguati titoli professionali.

Per l’eleggibilità del Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente Art. 25, commi 4° e 5°.

Il Collegio, dopo l’elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto al’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti.

Art. 32

L’Assistente Ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio, su proposta del Magistrato.

Rappresenta l’Autorità Religiosa all’interno dell’Associazione per materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.

Le deliberazioni che investono all’indirizzo morale e religioso dell’Associazione, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

Partecipa alle riunioni di Magistrato e delle Assemblee, con voto deliberativo alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori, organo della “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Art. 33

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell’Associazione.

I Confratelli eletti alla cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor di più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e, nello stesso tempo, dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli ub rapporto di estrema semplicità a cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO VI – Collaboratori e Personale Dipendente

Art. 34

L’Associazione, per sopperire alle proprie esigenze, pò giovarsi dell’opera di collaboratori con rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, anche di attività occasionale. Tali rapporti sono disciplinati dalle normative vigenti i materia.

CAPO VII – Convenzioni

Art. 35

Le convenzioni tra le Associazioni ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Magistrato e devono contenere disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Governatore nella sede dell’Associazione.

CAPO VIII – Risorse Economiche

Art. 36

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle recessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 37

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono alla medesima intestati.

Tutti i beni collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato da tutti gli aderenti.

I contributi dei Confratelli sostenitori sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dal Magistrato.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di consistente rilevanza economica e/o patrimoniale sono accettate dal Magistrato che delibera sull’utilizzazione delle medesime in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.

Art. 38

L’esercizio finanziario dell’Associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un conto consuntivo. Dal conto patrimoniale devono risultate i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, nonché il risultato della gestione dell’esercizio economico di cui trattasi.

Art. 39

Entro il 30 aprile di ogni anno il Magistrato deve essere convocato per la predisposizione del conto economico e patrimoniale dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il conto economico e patrimoniale deve restare depositato a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la relativa approvazione. La richiesta di copie deve essere fatta per iscritto dal Magistrato; le spese di riproduzione sono a carico del richiedente.

Art. 40

E’ fatto espresso divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti in attività istituzionali statutarie.

CAPO IX – Riforma dello Statuto

Art. 41

La proposta di riforma dello Statuto, oltreché dal Magistrato secondo la norma di cui al punto 14 dell’art. 24, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno degli articoli di cui è fatta proposta di riforma, nonché l’indicazione degli emendamenti formati dai proponenti. L’avviso di convocazione, con le indicazioni di cui al comma precedente, verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale.

Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti all’Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non all’unanimità dei voti, gli artt. 4, 6, 7 e 8, i quali definiscono l’irrinunciabile fisionomia dell’Associazione e le garanzie dell’essenzialità della sua vita associativa.

CAPO X – Scioglimento

Art. 42

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell’Associazione e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi di cui al punto 5 dell’art. 30, il Governatore segnala alla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e delle funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile e l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all’Autorità Regionale, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma del Codice Civile, nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni attuative del Codice Civile.

Art. 43

L’Associazione non potrà essere sciolta per delibera assemblare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità al suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere, anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all’art. 42.

Perla delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3° comma del Codice Civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia” che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell’Associazione.

Art. 44

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla “confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, cui la Confraternita è associata.

CAPI XI – Disposizioni Finali

Art. 45

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Governatore è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell’Associazione.

Art. 46

Qualunque controversia sorta in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e/o che possa formare oggetto di contestazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di tale accordo, alla nomina dell’arbitro in questione provvederà il Presidente del Tribunale di Lucca.

Art. 47

Per le materia non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme contenute nel Libro I, Titolo II, del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Art. 48

Il presente statuto entrerà in vigore con la costituzione della Commissione elettorale.

Allegato “A” allo Statuto della “Venerabile Confraternita di Misericordia di Altopascio”

Regolamento per lo svolgimento delle procedure per l’elezione delle cariche dell’Ente

Art. 1

Le elezioni si svolgono regolarmente ogni quattro anni.

La data per lo svolgimento delle elezioni viene fissata dal Magistrato, o, nel caso in questo non sia in grado di provvedere, dal Governatore e dai Presidenti del Collegio Sindacale e dei Probiviri. In caso di impedimento anche di questi organi, subentrano quelli previsti dall’art. 42 dello Statuto.

La data fissata per le elezioni deve essere notificata, con avviso pubblico o a mezzo stampa, e con affissione dello stesso all’Albo della Confraternita almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno in cui si svolgeranno le elezioni, l’orario di apertura e di chiusura del seggio ed il termine entro il quale i Confratelli che ne hanno i requisiti possono presentare le loro candidature ad una delle cariche sociali.

Potranno partecipare all’Assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, i soci sostenitori in regola con il pagamento annuale della tessera nel termine ultimo del 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente le elezioni.

Capo I – La Commissione Elettorale
Art. 2

La Commissione Elettorale è eletta dal Magistrato nella riunione che precede ogni quadriennio.

E’ composta da cinque membri di cui uno proposto dal Fratres, uno dalla Protezione Civile ed i restanti tre scelti tra i Confratelli effettivi ed ha il compito di:

  1. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
  2. redigere la lista dei nominativi dei Confratelli da eleggere per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio dei componenti da eleggere;
  3. redigere la lista dei nominativi di almeno sei Confratelli da eleggere per la carica di membri del Collegio dei Probiviri;
  4. redigere la lista dei nominativi di almeno sei Confratelli da eleggere per la carica di membri del collegio dei Sindaci Revisori.

Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppo di Confratelli, potrà presentare alla Commissione Elettorale, proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore, il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Perla stesura delle liste, la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui all’art. 25 dello Statuto.

La Commissione Elettorale, inoltre, accerta l’identità degli aventi diritto al voto, il titolo di partecipazione all’Assemblea.

Art. 3

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale,l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o perla candidatura o l’avvenuta elezione dei Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni dall’affissione nella sede sociale dell’esito delle votazioni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

Art. 4

I Componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamate a rispondere, non possonoin nessun modo far parte delle liste dei candidati alle cariche per gli organi dell’Associazione.

 

 

Continua…